Stazioni Meteo per Discariche
Il decreto legislativo n. 36/2003 prevede l’obbligo di installazione nelle discariche di una
stazione
meteo di monitoraggio per la misurazione e l’archiviazione di alcuni parametri del tempo: come la
temperatura, l’umidità, la pioggia, la velocità e la direzione del vento, la radiazione solare e
l’evapotraspirazione.
Meteo System ti assisterà per adempiere a quest’obbligo di legge, che riguarda tutte le categorie di
discarica, ovvero le discariche di rifiuti inerti, le discariche per rifiuti non pericolosi e le
discariche dei rifiuti pericolosi.
La nostra azienda potrà:
provvedere alla vendita della stazione meteo
provvedere all’installazione della centralina attraverso l’ausilio di installatori autorizzati forniti di tutte le certificazioni che si ritenessero necessarie (es. rischio alto, lavori in quota, etc etc).
Decreto Legislativo
Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Testo aggiornato, da ultimo, al al D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, pubblicato
nella GU n. 304 del 31-12-2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 13/2009 (GU n. 49 del
28-2-2009)
5.6 Parametri meteoclimatici
La discarica deve essere dotata di una centralina per la rilevazione dei dati meteoclimatici. La
tipologia delle misure meteoclimatiche è quella indicata dalla tabella 2, salvo una diversa prescrizione
dell’autorità di controllo, che potrà anche imporre per i casi particolari la rilevazione in continuo,
definendo altresì la modalità, la tipologia di misure, nonchè la modalità della loro trasmissione.
Ricordiamo che le "discariche" sono aree per lo smaltimento dei rifiuti con
operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, incluse le zone interne all’impinto di produzione dei
rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi e qualsiasi area dove
i rifiuti sono depositati temporaneamente per piu' di un anno.
Non rientrano in questa definizione gli impianti ove i rifiuti sono scaricati e
preparati per un trasporto in un impianto di recupero, smaltimento, o trattamento.
Lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo
inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un
periodo inferiore a un anno.